PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Profilo professionale).

      1. L'autista di rappresentanza è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 5, svolge attività di:

          a) conduzione dei mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato muniti dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di rappresentanza affidatogli;

          c) persona di fiducia e collaborazione tra l'organo istituzionale, il suo staff e le altre amministrazioni, avendo cura anche delle relazioni tra la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e la polizia locale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono la tutela o la scorta dell'organo istituzionale.

Art. 2.
(Contesti operativi).

      1. L'autista di rappresentanza presta la propria attività sul territorio nazionale e internazionale, in regime di dipendenza delle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.
(Attività e competenze).

      1. Le attività dell'autista di rappresentanza sono rivolte alla logistica del trasporto

 

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e della collaborazione nonché al supporto dell'organo istituzionale.
      2. L'autista di rappresentanza svolge l'attività di cui al comma 1 in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori professionalmente preposti e appartenenti allo staff dell'organo istituzionale.
      3. Le attività di cui al comma 1 sono indicate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

Art. 4.
(Requisiti di accesso).

      1. Per l'accesso alla professione di autista di rappresentanza di cui all'articolo 2 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida di categoria «B», il possesso del certificato di abilitazione professionale «CAP B», l'iscrizione all'albo degli autisti, la conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera d), del medesimo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
      2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista al seguito degli organi istituzionali, con almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio svolte in tre anni, sono esonerati dall'esame finale previsto dall'articolo 5.

Art. 5.
(Esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica).

      1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato interessati al riconoscimento

 

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della professione di autista di rappresentanza sono sottoposti a una prova scritta, una prova orale di teoria e una esercitazione pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dall'amministrazione di appartenenza, composta da tre membri, di cui uno nominato dal direttore del personale, uno dal Capo di gabinetto e uno dal sindacato di categoria che rappresenta l'autista di rappresentanza.
      2. Al dipendente che supera le prove di cui al comma 1 è rilasciato, dall'amministrazione di appartenenza, un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
      3. Il conseguimento dell'attestato di autista di rappresentanza costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione presso tutte le amministrazioni dello Stato nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge.